27 gennaio 2009

Black List e White List: periodo transitorio per la deduzione dei costi

Dopo aver recentemente informato circa un accordo procedurale avvenuto con la Corea del Sud al fine di facilitare la dimostrazione di non appartenenza alla Black list prevista da TUIR, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito all'attuale disciplina ed in pratica rimanda l'entrata in vigore della nuova "White List".

Nere o bianche, le liste a cui qui si fa riferimento sono i famosi elenchi di stati a fiscalità privilegiata ed a fiscalità ordinaria cui le imprese italiane devono fare attenzione quando si accingono a dedurre i costi di fornitura sostenuti da controparti di quei paesi.

Rimandiamo alla chiarissima circolare n. 1 dell Agenzia delle Entrate, sensa far qui una ulteriore sintesi. Un nostro personale plauso all'estensore che è stato molto chiaro e sintetico nel riassumere lo stato dell'arte della disciplina fiscale.

19 gennaio 2009

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: il CUD o il certificato salvano il percipiente

Nella sentenza è la n.9 del 13 dicembre 2008della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si statuisce il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro).
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.

14 gennaio 2009

Intrastat: breve sintesi dei presupposti

I soggetti che, nell'anno solare 2008, abbiano effettuato operazioni intracomunitarie per un volume totale inferiore od uguale rispettivamente per vendite ad euro 40.000,00 e per acquisti ad euro 180.000,00 sono obbligati - entro il 31 gennaio 2009 - alla presentazione degli elenchi riepilogativi annuali (Modelli Intrastat) agli Uffici Doganali competenti.

Per i soggetti con un volume di scambi intracomunitari superiore ai sopraindicati importi, la frequenza degli elenchi è, invece, connessa all'entità delle stesse operazioni. In particolare:

SCAGLIONE CESSIONI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E
PERIODICITA’
Da 0 a 40.000,00 euro = > Annuale (3)
Da 40.000,00 a 250.000,00 euro = > Trimestrale (2) (3)
Oltre 250.000,00 euro => Mensile (1) (3)

SCAGLIONE ACQUISTI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E PERIODICITA’
Da 0 a 180.000,00 euro => Annuale (3)
Oltre 180.000,00 euro => Mensile (1) (3)

Note:
(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.


La frequenza degli elenchi è, in tutti i casi, distinta per acquisti e cessioni: gli elenchi Intrastat clienti e fornitori possono, quindi, avere periodicità diverse.

Si ricorda inoltre che è stato introdotto un meccanismo di variazione in corso d’anno delle periodicità di presentazione (e non più dall’anno successivo) per cui è sempre necessario un accurato monitoraggio del superamento delle suddette soglie.

Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.

Austria (AT)
Finlandia (FI)
Polonia (PL)
Lussemburgo (LU)
Ungheria (HU)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica Ceca (CZ)
Olanda (NL)
Bulgaria (BG)
Germania (DE)
Estonia (EE)
Francia (FR)
Portogallo (PT)
Romania (RO)
Danimarca (DK)
Lettonia (LV)
Gran Bretagna (GB)
Svezia (SE)
Grecia (EL)
Lituania (LT)
Irlanda (IE)
Slovacchia (SK)
Spagna (ES)
Malta (MT)
Italia (IT)
Slovenia (SI)

Istanza 55% per il 2008: non si deve fare

Ad oggi 14 gennaio 2008 nessun modello o software per presentare l'istanza di fruizione (domanda) della agevolazione per il risparmio energetico 55% sono stati pubblicati.
Si deduce per logica e decenza che tale domanda non sarà da presentare per le spese relative al 2008, quantomeno non con la scadenza di invio a partire dal 15 gennaio 2009.

La vicenda è quella nota e che abbiamo trattato in altre news: la "compressione" della agevolazione 55% sulle spese volte a conseguire risparmio energetico su edifici esistenti (vedere Decreto legge 185/2008).

Come anticipato dallo stesso Ministro Tremonti parrebbe dunque materializzato il ripensamento del governo almeno per quanto riguarda il 2008.

Staremo a vedere nella conversione in legge (su cui è stata richiesta la "fiducia") le regole per le spese 2009 e 2010.

09 gennaio 2009

55%: detrazione per le spese del 2008, il modello non è ancora approvato.

Il Decreto legge anticrisi (D.L. 185/2008) ha apportato sogificative modifiche alla fruibilità della detrazione fiscali per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti (conosciuta come detrazione 55%).

La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).

Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.

E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.