31 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA

Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).

Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.

Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.

Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:

· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;

· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);

· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.

· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).

30 gennaio 2008

Finanziaria 2008: IRAP modifiche sostanziali

Oltre alla già detta riduzione della aliquota base Irap al 3,90%, notevoli sono state le modifiche ai meccanismi di calcolo della base imponibile dell’Imposta con differenziazione anche in base alla categoria di contribuenti.

Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.

Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.

Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.

Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

29 gennaio 2008

REGIME DEI MINIMI: nuove istruzioni

L'Agenzia ha diramato nuove istruzioni per il REGIME DEI MINIMI introdotto con la finanziaria 2008:

Le trovate qui.

Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.

28 gennaio 2008

Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa

Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.

Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.

25 gennaio 2008

Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote

La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).

In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.

Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.

Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.

Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.

CONTRIBUENTI MINIMI: guida e test di adesione

Per il nuovo regime contabile e fiscale dei cosiddetti "CONTRIBUENTI MINIMI" ( o "Regime dei Minimi") l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un area informativa ed un grossolano test per capire se si rientra nell'ambito di applicabilità.

Qui la sintesi, la guida, i riferimenti normativi ed il TEST.

Ricordiamo che la valutazione per aderire a questo regime dei minimi dovrebbe essere condotta con ben maggiore attenzione di quanto proposto da quel test ed anche tanti "riflettori puntati" sul nuovo regime non devono abbagliare i contribuenti, il regime è infatti vantaggioso in casi davvero limitati e spesso invece conduce addirittura a condizioni "impraticabili" per i contribuenti, che così operando corrono il rischio di una vera e propria "espulsione" dal mercato.

Si consiglia dunque di operare l'eventuale scelta con grandissima attenzione, semmai aiutati da un professionista.

Finanziaria 2008: Bonus per l’aggregazione di professionisti in studi associati

Gli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.

Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.

Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%

Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.

Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).

24 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Imprese con contabilità semplificata e lavoratori autonomi - regime utilizzo perdite

Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente e dunque non più devono trovare capienza nei redditi di medesima natura.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.

23 gennaio 2008

Finanziaria 2008: autotrasporto - Contributo SSN sui premi assicurativi – possibilità di compensazione

Le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (modello F24).

La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.

Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).

Finanziaria 2008: modifiche al regime delle società di comodo

Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare tra le altre sono state previste nuove ipotesi di esclusione e ridotte alcune aliquote di calcolo.

Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.

Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.

22 gennaio 2008

Finanziaria 2008: destinazione di beni a finalità estranee - cessioni alle ONLUS

I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, possono essere ceduti gratuitamente alle Onlus con beneficio fiscale.

In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.

21 gennaio 2008

Finanziaria 2008: scorporo dei terreni dai fabbricati, interpretazione autentica favorevole al contribuente

Viene introdotta una “norma di interpretazione autentica” sulle modalità di scorporo dei terreni dai fabbricati su di essi insistenti, valide ad esempio ai fini del calcolo degli ammortamenti. In pratica è consentito riproporzionare il fondo di ammortamento accantonato in precedenza proporzionalmente al fabbricato ed al terreno senza più imputarlo prioritariamente al fabbricato come era l’interpretazione precedente.

La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.

In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.

20 gennaio 2008

Rinnovata la veste grafica della NewsBlogLetter

Dopo due anni di rodaggio è on-line la versione beta (che vedete) della nuova veste grafica.

Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.

Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.

18 gennaio 2008

Finanziaria 2008: passaggio da Black list a White list

Viene cambiata l’impostazione delle norme di determinazione del reddito che fanno riferimento ai paesi c.d. “Black List”.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.

Finanziaria 2008: operazioni straordinarie con emersione di maggiori valori e riconoscimento fiscale

Per determinate operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni e conferimenti) viene prevista la possibilità di dare valore fiscale ai maggiori valori eventualmente emergenti con il pagamento di una imposta sostitutiva a scaglioni (a partire dal 12%).

Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.

16 gennaio 2008

Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica

Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.

Beneficenza: la guida dall'Agenzia delle Entrate.

Approvata la nuova guida fiscale alle erogazioni liberali.
La trovate sul sito dell'Agenzia Entrate qui.

Approvato il modello per la Comunicazione annuale dati Iva 2008 (per il 2007)

Approvato il modello della comunicazione annuale dati Iva 2008 r reperibile a questa pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Sontrini di farmacia: deducibili con codice fiscale solo se "parlanti"

Dal 1° gennaio 2008 la spesa per l’acquisto di medicinali per poter consentire la relativa detrazione Irpef dovrà essere certificata con fattura o con “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario.

Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).

Finanziaria 2008: modifiche alla disciplina del "Consolidato fiscale nazionale"

Il termine per esercitare l’opzione per aderire al “consolidato fiscale nazionale” viene fissato al giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo cui si applica il regime.

Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.

14 gennaio 2008

Finanziaria 2008: abrogazione delle rettifiche extracontabili e sindacabilità delle scelte di bilancio

Viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili di componenti negative (es. ammortamenti con giustificazione solo civilistica).
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

11 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche alla di deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro delle spese di rappresentanza, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo (ancora da emanare) viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà possibile nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti (nel decreto appunto).

Prevista, inoltre, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. A tale ultimo fine si sottolinea che non è invece variata la disciplina Iva di tali costi, per cui l’Iva sui beni, estranei all’attività di produzione e/o commercializzazione dell’impresa, destinati ad omaggio di importo superiore a 25,82 euro sarà comunque indetraibile, e dunque da considerare quale componente di costo ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, mentre sotto i 25,82 euro resterà la detraibilità dell’Iva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

10 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifica alla durata minima fiscale dei leasing

Viene previsto un incremento della durata minima fiscale dei contratti di leasing, applicabile a partire da quelli stipulati dal 01.01.2008, come di seguito indicato:
· beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
· beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);
· autovetture con limitazioni fiscali di cui all’art. 164 del Tuir: uguale al periodo di ammortamento (4 anni).

Finanziaria 2008: modifica alla disciplina degli ammortamenti

Abrogata la possibilità di stanziare ammortamenti anticipati ed accelerati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
E’ prevista la revisione delle aliquote fiscali d’ammortamento (D.M. 31.12.1988).
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
· non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
· la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).

Ires al 27,50% ed Irap al 3,90% - Finanziaria 2008

L’aliquota Ires è ridotta dal 33% al 27,50% e quella Irap dal 4,25% al 3,90% (aliquota base**) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Le aliquote ridotte vengono compensate dall’allargamento della base imponibile con rimodulazione delle basi imponibili.
Si segnala che la conseguente modifica degli stanziamenti già esistenti per imposte anticipate e differite porteranno i loro effetti economici sul risultato già nell’esercizio 2007 (sopravvenienze attive e/o passive).

**: In realtà ove le aliquote Irap siano diverse dal 4,25% (es. per disposizioni particolari regionali) la Finanziaria ha disposto una riduzione percentualmente proporzionale alla riduzione della aliquota base.

07 gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2008 interessi legali al 3%

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 il decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali (art.1284 c.c. al 3%).
Decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il "Regime dei Minimi" - Finanziaria 2008

Dal primo gennaio è al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (c.d. "Regime dei minimi").
Vengono previsti: imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, contabilità ridottissima e inapplicabilità degli studi di settore.
Non si applicherà l'Iva sulle operazioni attive, nè si avrà diritto a detrarla sugli acquisti.
Sono previsti limiti di accesso al regime e tetti, superati i quali, si esce dal regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 21 dicembre, ha fornito le prime indicazioni sul suo funzionamento.

La nuova normativa abroga i regimi agevolati preesistenti (tranne alcuni che vanno avanti sino ad esaurimento). In particolare, scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia,
il regime delle attività marginali e il regime super semplificato.

L'ulteriore Decreto del Ministero Finanze del 02/01/08 ha attuato il "regime dei minimi".
Tra le novità più importanti i chiarimenti sul regime delle ritenute, che andranno scomputate dall’imposta sostitutiva a cui i minimi sono soggetti.